l'emendamento

 

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

        «16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

            b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali ''giudici di pace delegati'' per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

            c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali ''vice procuratori delegati'' per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

            d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

            e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità –dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

            f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

            g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore dei decreto legislativo di, cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

            h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

           16-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo,  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell’ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell’ufficio, l’esercizio delle seguenti funzioni:

 

svolgimento di atti inerenti all’attività processuale di udienza e di decisione, nell’ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all’articolo 43  R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione “sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale” del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall’art. 43 bis comma 3;
assistenza e collaborazione del titolare dell’ufficio per il compimento di tutti gli atti  giudiziari preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale;
l’attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;
coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

 

        16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

        1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

        2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

        3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

        4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

        5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

        16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gIi stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

        16-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

            b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo ,alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

            c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative- maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.